"Pillole Giuridiche"

Il punto dello Sportello Diritti Animali Anzio “Pillole giuridiche” Colonie feline? A chi appartengono? Responsabilità, cure e reati.

L’importanza del felino per il nostro ecosistema faunistico è stata riconosciuta dal nostro Legislatore già con la legge Quadro 281/91, che ha definito e identificato le colonie feline come gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, sancendone la natura di patrimonio indisponibile dello Stato.

La colonia felina, infatti, è di competenza della Pubblica Amministrazione, responsabile della sua gestione e protezione.

Alla legge quadro nazionale n. 281\91, sono seguite singole leggi regionali applicative e molti regolamenti comunali, che prevedono esplicitamente il diritto allo stanziamento dei gatti che vivono in libertà ovvero il divieto a chiunque di rimuovere il gatto dal suo habitat naturale.

Nel Lazio, vige La legge regionale n. 34/97 recante le norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

L'art. 11 riconosce al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo ( definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti, al fine di permettere agli stessi di aggregarsi ed essere sottoposti alle cure di cui necessitano) e protezione, identificando con questo termine aree pubbliche e private.

Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.

Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

La cattura dei gatti delle colonie feline che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per motivi sanitari. Salvo questi motivi, a nessuno è permesso sottrarre i gatti al loro ambiente in quanto questo porterebbe ad un’inutile sofferenza dell’animale oltre che a privarlo del proprio habitat naturale.

La tutela dalla colonia felina comporta che chi asporta il felino dal proprio habitat commette il reato di furto aggravato nonché di maltrattamento ai sensi dell’art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro).

Le colonie feline sono tutelate in qualunque luogo abbiano individuato il loro habitat (che può essere urbano e non /edificato e non, pubblico o privato).

Comunemente in città stanziano nei cortili, giardini, cimiteri, aree ospedaliere, ma soprattutto in aree private condominiali da cui non possono essere rimosse e dove anche il singolo condomino può prendersene cura utilizzando una minima parte dell’area comune per creare il rifugio felino.

Significativa in tal senso è la sentenza n° 23693/09 del Tribunale di Milano emessa in una controversia sorta a seguito della lamentela di alcuni condomini che ritenevano illegittimo il comportamento di un vicino per aver utilizzato senza autorizzazione una parte del cortile condominiale per creare un rifugio per i gatti.

Il Tribunale ha ritenuto legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. l’uso di una minima parte del cortile per creare strutture-rifugio temporanei per gatti in quanto tale comportamento non modificava la destinazione d’uso del cortile ne limitava il godimento da parte degli altri condomini, garantendo parimenti la cura ed il sostentamento delle colonie feline.

Chi si dedica a tale attività benemerita deve poter avere accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica e privata ad uso pubblico del comune ove stanzia la colonia ed ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo costituisce anch’esso fattispecie di maltrattamento.

Si ringrazia BergamoNews e la Responsabile Ufficio Legale Enpa Sez. di Bergamo. Sportello Diritti Animali–Sez. Anzio- Referente UGDA Comitato Ufficio Garante Diritti Animali ODV *

 
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